Art. 8

Determinazione dei valori dichiarati

In vigore dal 30 lug 2004
1. I valori da riportare ai sensi dell', commi 5 e 6, sono i valori riscontrati dal fabbricante come valori analitici medi. 2. In attesa di disposizioni comunitarie per quanto riguarda gli eventuali scarti tra i valori dichiarati e quelli riscontrati nel corso di verifiche ufficiali si applicano gli intervalli di tolleranza analitica ammessi a livello nazionale, di cui alla circolare 30 n. 7 del 30 ottobre 2002.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;169#art-8

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