Art. 8

In vigore dal 24 feb 2004
1. L' del decreto è sostituito dal seguente: « (Comitato scientifico). - 1. Il Comitato scientifico è composto da: a) il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede; b) cinque esperti, scelti tra soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore cinematografico e delle comunicazioni. 2. Il comitato scientifico opera con la presenza di almeno quattro componenti; esso formula proposte ed esprime pareri in ordine: a) ai programmi ed agli indirizzi di carattere didattico della Scuola nazionale di cinema; b) all'attività della Cineteca nazionale; c) alle attività di formazione, di ricerca e di diffusione della cultura cinematografica. 3. Dal presente articolo non conseguono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;32#art-8

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