Art. 4

In vigore dal 24 feb 2004
1. All' del decreto, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Per il perseguimento delle finalità di cui all', la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia si articola in due distinti settori, denominati Scuola nazionale di cinema e Cineteca nazionale, soggetti ai poteri di indirizzo e controllo degli organi della Fondazione. A tali settori sono preposti due direttori, denominati rispettivamente Preside e Conservatore. 2. La Fondazione "Centro sperimentale di cinematografia", tramite la Scuola nazionale di cinema, realizza lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello di eccellenza, mediante: a) l'attività di alta formazione, con l'elaborazione dei metodi didattici più avanzati; b) l'attività di ricerca e di sperimentazione nel campo digitale e nei settori cinematografico ed audiovisivo; c) l'attività di produzione, con lo svolgimento di iniziative di avanguardia. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta elaborata dalla Scuola nazionale di cinema, in conformità alle disposizioni che disciplinano l'alta formazione artistica, è determinato l'ordinamento degli studi in relazione alle tipologie di corsi, alla composizione del corpo docente, alla durata dei corsi di formazione ordinaria e di quelli di perfezionamento o di aggiornamento eventualmente istituiti, nonché alla valenza del titolo conferito all'esito dei corsi, anche in riferimento ad eventuali titoli preferenziali per le attività sovvenzionate dallo Stato e da altri enti pubblici. 3. La Fondazione "Centro Sperimentale di Cinematografia" tramite la Cineteca nazionale, provvede alla raccolta delle opere della cinematografia nazionale, alla loro conservazione e, ove occorra, al loro restauro, anche con la ricerca di tecnologie più avanzate; provvede alla conservazione dei negativi delle opere filmiche nei casi previsti dalla legge; cura la raccolta e la conservazione di opere della cinematografia internazionale; svolge azione di coordinamento sul territorio nazionale con le cineteche che ricevono sostegni e contributi pubblici, e azione di raccordo con le rimanenti; svolge le finalità di cui all', comma 1, lettera b), anche mediante supporto e collaborazione con la Scuola nazionale di cinema.». 2. All' del decreto, è aggiunto il seguente comma: «4. Con proprio decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali individua tempi e modalità tecniche per l'eventuale costituzione, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, di un ulteriore settore per l'innovazione tecnologica, finalizzato alla sperimentazione tecnologica, produttiva e distributiva delle attività cinematografiche ed audiovisive.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;32#art-4

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Art. 4 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, concernenti i compiti e l'organizzazione della Fondazione «Centro sperimentale di cinematografia». — Testo vigente | Portale Normativo