Art. 7
In vigore dal 24 feb 2004
1. Dopo l' del decreto è inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Presidente). - 1. Il presidente ha la legale rappresentanza, anche processuale, della Fondazione e ne promuove le attività; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi e sul rispetto delle competenze dei vari organi; adotta nei casi di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo nella prima seduta utile, e comunque non oltre trenta giorni dall'adozione.
2. In particolare, il presidente predispone e propone al consiglio di amministrazione gli atti relativi alle linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi; propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale, del preside e dei docenti della Scuola nazionale di cinema e del Conservatore della Cineteca nazionale; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
3. Il presidente è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e dura in carica quattro anni. Può essere riconfermato per non più di due volte.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;32#art-7