Art. 3
In vigore dal 24 feb 2004
1. All' del decreto, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia è istituzione di alta formazione e di ricerca nel campo della cinematografia. Essa ha le seguenti finalità:
a) lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza, attraverso la ricerca, la sperimentazione, la produzione, l'attività di alta formazione, perfezionamento e aggiornamento, svolgendo iniziative di avanguardia e curando la promozione ed il coordinamento di iniziative di formazione sul territorio nazionale, anche in collaborazione con istituti pubblici e privati e con le università, e, mediante intese, con le regioni, le province ed i comuni;
b) la conservazione, l'incremento, il restauro e la promozione, in Italia ed all'estero, del patrimonio culturale cinematografico, anche mediante convenzioni con enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università;
c) la ricerca e la sperimentazione di nuovi criteri, metodi e tecnologie, nonché di linguaggi innovativi, in tutti i campi connessi alla cinematografia ed agli audiovisivi, da rendere accessibili ai nuovi autori e professionalità emergenti, anche attraverso iniziative di formazione interne alla struttura o partecipazione ad attività di formazione esterne alla stessa.».
2. All' del decreto, il comma 2 è soppresso.
3. All' del decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia può, previa autorizzazione del Ministro per i beni e le attività culturali, partecipare a società di capitali, e può svolgere, altresì, attività commerciali ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali. Non è comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali. Nel caso in cui eserciti un'attività commerciale, la Fondazione è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. La Fondazione può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;32#art-3