Art. 6

In vigore dal 24 feb 2004
1. All' del decreto, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ed è composto dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, e da quattro componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro per i beni e le attività culturali ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del consiglio di amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo cinematografico ed audiovisivo, e con comprovate capacità organizzative. Possono far parte del consiglio di amministrazione due ulteriori rappresentanti di soggetti pubblici o privati che partecipino alle attività della Fondazione con un contributo annuo di almeno un milione di euro. Essi restano in carica per l'anno cui si riferisce il contributo.». 2. All' del decreto, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il consiglio di amministrazione, in particolare: a) adotta lo statuto e le sue successive modificazioni; b) definisce le linee generali dell'attività della Fondazione, l'indirizzo generale della gestione e l'organizzazione degli uffici; c) approva il bilancio di esercizio, insieme ad una adeguata relazione tecnica; d) nomina i componenti del comitato scientifico di cui all', comma 1, lettera b); e) nomina, su proposta del presidente, il direttore generale, al quale è affidata l'attività di gestione amministrativa, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio di amministrazione e delle direttive del presidente; f) nomina, su proposta del presidente, il preside della Scuola nazionale di cinema ed il Conservatore della Cineteca nazionale; g) nomina, su proposta del presidente, sentito il preside, i docenti della Scuola nazionale di cinema; h) assegna gli stanziamenti per le varie attività istituzionali e determina con propria deliberazione, soggetta ad approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, le indennità spettanti al presidente ed ai componenti degli organi collegiali.». 3. All' del decreto, il comma 3 è soppresso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;32#art-6

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