Art. 10

In vigore dal 15 gen 2004
1. L' del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, è sostituito dal seguente: « (Compiti del consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione: a) elabora e adotta lo statuto e le sue successive modificazioni; b) definisce, anche sulla base dei pareri resi, per ogni settore di intervento, dal Comitato tecnico-scientifico di cui all', gli indirizzi generali cui deve ispirarsi l'attività gestionale della Fondazione, e adotta il documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, i relativi programmi di intervento della Fondazione stessa, l'organizzazione delle mostre o manifestazioni, nonché le attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione; c) delibera il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica; d) definisce l'organizzazione degli uffici; e) nomina e revoca i direttori dei settori di attività culturali e il direttore generale; f) assegna gli stanziamenti ai vari settori di attività culturali sulla base dei relativi progetti; g) determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i compensi spettanti al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti; h) delibera in ordine alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni, alle transazioni, nel rispetto delle competenze, in materia di gestione, riservate al direttore generale; i) delibera in ordine all'ammissione di nuovi soci alla Fondazione. La delibera di ammissione è sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali e si intende approvata trascorsi, senza osservazioni, trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Ministero stesso; l) tiene i rapporti con gli Stati che partecipano alle manifestazioni della Fondazione; m) esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo. 2. In caso di parità di voti prevale quello espresso dal presidente. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, sono adottate con il voto favorevole del presidente. 3. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno quattro volte l'anno. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto. 4. Lo statuto fissa le modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-08;1#art-10

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