Art. 6

In vigore dal 15 gen 2004
1. L' del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, è sostituito dal seguente: « (Patrimonio). - 1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da: a) i beni mobili ed immobili di cui è proprietaria; b) i beni mobili e immobili che possono essere conferiti, eventualmente anche in proprietà, dallo Stato o da altri soci per la costituzione del patrimonio; c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso. Per l'accettazione delle eredità trova applicazione l'articolo 473 del codice civile. 2. Il valore complessivo dei conferimenti al patrimonio costituisce il fondo di dotazione della Fondazione. 3. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione può disporre del patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di provvedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi. 4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano in regime di commissariamento.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-08;1#art-6

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