Art. 7
In vigore dal 15 gen 2004
1. Il comma 1 dell' del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, è sostituito dal seguente:
«1. Sono organi della Fondazione La Biennale di Venezia il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.».
2. Al comma 2 dell' del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, le parole: «comitato scientifico» sono sostituite dalle seguenti: «comitato tecnico-scientifico».
3. All' del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La durata degli organi della Fondazione è di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per una sola volta e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. La presente disposizione non si applica nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di amministrazione di cui all', comma 1, lettere a), b) e c).».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-08;1#art-7