Art. 13

In vigore dal 15 gen 2004
1. L' del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, è sostituito dal seguente: « (Direttori dei settori di attività culturali). - 1. I direttori dei settori di attività culturali sono scelti tra personalità, anche straniere, particolarmente esperte nelle discipline relative alla progettazione e realizzazione dei programmi di attività dei settori di rispettiva competenza. Restano in carica per un periodo massimo di quattro anni e comunque per un periodo non superiore alla durata in carica del consiglio di amministrazione che li ha nominati. Essi cessano dall'incarico per dimissioni o per revoca, disposta dal consiglio di amministrazione per gravi motivi. 2. I direttori dei settori hanno un rapporto di lavoro regolato da contratto d'opera di diritto privato e sono tenuti ad assicurare un'adeguata presenza in Venezia. 3. Lo statuto può prevedere che, in presenza di eccezionale complessità dei programmi, le funzioni di direzione dei settori di attività culturali possano essere attribuite, anche per specifici interventi, ad un collegio di non più di tre membri. Le disposizioni del presente decreto legislativo relative ai direttori dei settori di attività culturali si applicano ai componenti dei collegi di direzione, qualora costituiti. 4. Le funzioni di direzione dei settori di attività culturali non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato, nonché con qualsiasi altra attività di natura pubblica o privata incompatibile con il settore di attività cui il direttore è preposto. 5. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria. 6. I direttori dei settori di attività culturali curano la preparazione e lo svolgimento delle attività del settore di propria competenza nell'ambito dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione e delle risorse loro attribuite dal consiglio medesimo. 7. Ferme le altre competenze dei direttori dei settori, lo statuto può definire le modalità di nomina di curatori delle manifestazioni temporanee, che sono individuati tra personalità, anche straniere, particolarmente competenti nelle rispettive discipline. 8. I direttori dei settori di attività culturali ricevono, per il rapporto di lavoro di cui al comma 2, un compenso stabilito dal consiglio di amministrazione con deliberazione soggetta ad approvazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-08;1#art-13

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Art. 13 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, concernente «La Biennale di Venezia», ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137. — Testo vigente | Portale Normativo