Art. 14

In vigore dal 15 gen 2004
1. L' del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, è sostituito dal seguente: « (Direttore generale). - 1. Il direttore generale è scelto tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti della Fondazione, nell'ambito di una terna di nominativi formulata dal presidente, ed è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione. 2. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il contratto individuale è a tempo determinato per una durata massima di quattro anni, rinnovabile per una sola volta, e può essere revocato per gravi motivi. 3. Il direttore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Fondazione e ne dirige il personale; sottoscrive i contratti e gli atti fonte di obbligazioni per la Fondazione; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. 4. Le funzioni di direttore generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altra attività professionale privata. 5. Al rapporto di lavoro del direttore generale si applica l', comma 5.».
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Art. 14 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, concernente «La Biennale di Venezia», ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137. — Testo vigente | Portale Normativo