Art. 19

In vigore dal 2 apr 2005
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede alle nomine degli organi di cui agli del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal presente decreto legislativo. Nei successivi novanta giorni, la Fondazione adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente decreto legislativo. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina, a tal fine, un commissario. 2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 gennaio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-08;1#art-19

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Art. 19 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, concernente «La Biennale di Venezia», ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137. — Testo vigente | Portale Normativo