Capo III

Art. 70

(L) Perdita di titoli nominativi

In vigore dal 1 mar 2004
. (L) Perdita di titoli nominativi 1. Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo nominativo, l'intestatario o l'avente diritto può ottenerne il rimborso, se scaduto e non prescritto, o la dematerializzazione, se appartenente ad un prestito vigente, presentando apposita denunzia, con firma autenticata, ove occorra regolarmente documentata, nella quale, se trattasi di persona fisica, espressamente dichiari, tra l'altro, sotto la propria personale responsabilità, che il titolo smarrito, sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni di trasferimento a terzi o di tramutamento al portatore con delega a terzi per il ritiro dei nuovi titoli, e che il titolo stesso non era stato comunque ceduto o trasferito a terzi. (L). 2. La Direzione fa pubblicare avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispone l'affissione dell'avviso stesso, per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato e se non risultano opposizioni ne dispone il rimborso o la dematerializzazione. (L).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396#art-70

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo