Capo III

Art. 71

(L) Esecuzione sui titoli nominativi

In vigore dal 1 mar 2004
. (L) Esecuzione sui titoli nominativi 1. La esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto in base a decisione del giudice competente. (L). 2. Le iscrizioni, ai fini del rimborso dei titoli nominativi annotati di ipoteca nell'interesse dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, sono rese libere e trasferite in tutto o in parte per determinazione della competente autorità amministrativa. (L).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396#art-71

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