Capo III

Art. 66

(L-R) Successione dell'avente causa

In vigore dal 1 mar 2004
. (L-R) Successione dell'avente causa 1. Se il capitale da rimborsare è di importo pari o superiore a cinque milioni le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei casi in cui si tratti di successione dell'avente causa dal titolare e da ogni altra persona che abbia comunque diritti sulle iscrizioni oggetto dell'operazione richiesta, nonché nei casi di svincolo di iscrizioni divenute libere per effetto delle leggi abolitive dei relativi vincoli. (L-R).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396#art-66

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