Capo III
Art. 62
(L) Successione aperta all'estero
In vigore dal 1 mar 2004
. (L)
Successione aperta all'estero
1. Se la successione del titolare si sia aperta all'estero, il diritto a succedere si prova con i documenti indicati negli . In tal caso, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può essere formata innanzi al console italiano o sostituita da equivalente documento probatorio, redatto ai termini della legge del luogo. (L).
2. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli precedenti siano presentate da cittadini dell'Unione europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. (L).
3. Qualora si tratti di cittadino extracomunitario, la prova della successione deve essere fornita con i documenti prescritti dalla legge nazionale del defunto, ovvero, se si tratti di apolide, con quelli della legge del luogo di ultima residenza. In aggiunta ai documenti medesimi, la Direzione può chiedere un certificato dell'autorità consolare, che attesti la regolarità formale e sostanziale di essi in rapporto alle leggi predette. (L).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396#art-62