Capo III
Art. 57
(L-R) Rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28)
In vigore dal 1 mar 2004
. (L-R)
Rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28)
1.
2. Qualora i titoli siano intestati ad enti o società oppure a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilità dei propri beni, il rimborso del capitale ha luogo su domanda del titolare, o degli aventi causa, a firma autenticata. (L).
3. Non occorre altresì nella domanda l'autenticazione della firma qualora la volontà di rimborsare risulti espressa mediante:
a) atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo;
b) scrittura privata con firma autenticata da notaio;
c) dichiarazione resa presso la Direzione o presso un dipartimento provinciale del Tesoro. (L).
4.
5. Le operazioni di rimborso di titoli non prescritti devono essere chieste alla Direzione o, fuori dalla sua sede, ai dipartimenti provinciali del Ministero. (L).
6. Il presente articolo si applica anche qualora sia previsto il pagamento di premi. (L).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396#art-57