Capo II
Art. 55
(L) Gestione
In vigore dal 1 mar 2004
. (L)
Gestione
1. I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla disciplina del Titolo I sono esercitati previa consegna degli stessi ad un intermediario autorizzato, che provvede all'apertura del conto, trasmettendo i relativi documenti alla società di gestione accentrata per l'immissione nel sistema della gestione stessa. (L).
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate dagli intermediari senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni previste per le analoghe operazioni su titoli dematerializzati. (L).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396#art-55