Capo III
Art. 58
(L) Liberazione dei vincoli
In vigore dal 1 mar 2004
. (L)
Liberazione dei vincoli
1. Ai fini del rimborso, lo svincolo dei titoli nominativi di capitale nominale inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), sottoposti a vincolo cauzionale, o quelli di capitale nominale pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), sottoposti ad altro vincolo, si esegue:
a) per consenso del creditore espresso mediante domanda con firma autenticata ovvero in uno dei modi previsti dall', comma 3, lettere a), b) e c);
b) per provvedimento dell'autorità competente;
d) per sentenza, passata in giudicato, che espressamente ne ordini la cancellazione;
e) quando il diritto inerente al vincolo si consolida o si confonde col diritto di proprietà del titolo;
f) quando è decorso il termine o è cessata la causa del vincolo, salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge o risultanti dagli atti depositati presso la Direzione. (L).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396#art-58