Capo III
Art. 65
(L) Legato di specie
In vigore dal 1 mar 2004
. (L)
Legato di specie
1. Il legatario può ottenere, senza intervento dell'erede, il rimborso di titoli nominativi, di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) che gli siano stati espressamente attribuiti dal testatore, purchè presenti i titoli stessi e i documenti relativi alla successione. (L).
2. Nel caso però di smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli, il legatario non può essere ammesso ad esperire la procedura di ammortamento se non documenti che era legittimamente in possesso di essi. (L).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396#art-65