Capo III
Art. 73
(L) Comunicazione al giudice penale
In vigore dal 1 mar 2004
. (L)
Comunicazione al giudice penale
1. Qualora i titoli siano presentati posteriormente alla notifica del provvedimento di sequestro la Direzione si limita, nel solo interesse della giustizia penale ad informare la competente autorità senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta sui titoli stessi. (L).
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396#art-73