Capo III

Art. 77

(L) Pubblicazioni

In vigore dal 1 mar 2004
. (L) Pubblicazioni 1. Le pubblicazioni di cui all' e quelle che, in base alle norme vigenti, devono essere effettuate in seguito a perdita delle ricevute rilasciate per il deposito di titoli nominativi o al portatore, sono eseguite gratuitamente. (L).
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