Capo III
Art. 77
(L) Pubblicazioni
In vigore dal 1 mar 2004
. (L)
Pubblicazioni
1. Le pubblicazioni di cui all' e quelle che, in base alle norme vigenti, devono essere effettuate in seguito a perdita delle ricevute rilasciate per il deposito di titoli nominativi o al portatore, sono eseguite gratuitamente. (L).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396#art-77