Art. 1
In vigore dal 29 gen 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204;
Visto l'articolo 23 dello Statuto;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 2 ottobre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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1. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, di seguito denominato: «Consiglio di giustizia amministrativa», esercita funzioni consultive e giurisdizionali nella Regione siciliana, ai sensi dall'articolo 23 dello Statuto speciale.
2. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha sede in Palermo ed è composto da due Sezioni, con funzioni, rispettivamente, consultive e giurisdizionali, che costituiscono Sezioni staccate del Consiglio di Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-24;373#art-1