Art. 3

In vigore dal 29 gen 2004
1. La Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa è composta da: a) il presidente preposto alla Sezione consultiva, che la presiede; b) due consiglieri di Stato; c) un prefetto della Repubblica; d) cinque componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 106, terzo comma, della Costituzione per la nomina a consigliere di Cassazione ovvero di cui all'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186. 2. Per la validità delle deliberazioni della Sezione consultiva occorre il voto di non meno di quattro membri della Sezione, tra cui almeno un magistrato del Consiglio di Stato. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto espresso dal presidente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-24;373#art-3

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