Art. 5

In vigore dal 29 gen 2004
1. In caso di contemporanea assenza o impedimento dei presidenti della Sezione giurisdizionale, essi sono sostituiti dal consigliere di Stato più anziano assegnato alla Sezione. 2. In caso di assenza o impedimento del presidente della Sezione consultiva, questi è sostituito dal consigliere di Stato più anziano tra i due assegnati alla Sezione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-24;373#art-5

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