Art. 4

In vigore dal 29 gen 2004
1. La Sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa è composta da: a) il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, che la presiede; b) il presidente assegnato alla Sezione giurisdizionale; c) quattro consiglieri di Stato; d) quattro componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 106, terzo comma, della Costituzione per la nomina a consigliere di Cassazione ovvero di cui all'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186. 2. Il collegio giudicante è composto da uno dei due presidenti della Sezione, da due consiglieri di Stato e da due dei membri indicati nella lettera d) del comma 1. 3. In sede giurisdizionale il Consiglio di giustizia amministrativa esercita le funzioni di giudice di appello contro le pronunce del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-24;373#art-4

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