Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 gen 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204; Visto l'articolo 23 dello Statuto; Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 2 ottobre 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: . 1. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, di seguito denominato: «Consiglio di giustizia amministrativa», esercita funzioni consultive e giurisdizionali nella Regione siciliana, ai sensi dall'articolo 23 dello Statuto speciale. 2. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha sede in Palermo ed è composto da due Sezioni, con funzioni, rispettivamente, consultive e giurisdizionali, che costituiscono Sezioni staccate del Consiglio di Stato.
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