Art. 6
Soggetti beneficiari della remunerazione
In vigore dal 3 feb 2004
1. La remunerazione di cui agli spetta ai soggetti che dispongono della capacità, produttiva di energia elettrica, indipendentemente dal diritto di proprietà sulle unità di produzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attività produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-19;379#art-6