Art. 4
Sanzioni
In vigore dal 3 feb 2004
1. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale segnala le violazioni degli obblighi degli operatori all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la quale provvede a irrogare sanzioni commisurate alla gravità delle violazioni accertate, comprese tra un valore minimo di 25.000 euro/MW e un valore massimo di 50.000 euro/MW di potenza remunerata su base annua. Sono comunque fatte salve le sanzioni penali.
2. L'entità delle sanzioni è proporzionata ai periodi di effettiva indisponibilità, nel corso dell'anno, della capacità remunerata, come definita al comma 4.
3. Nei casi di maggiore gravità e di reiterazione delle violazioni, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre la sospensione della remunerazione nei confronti degli operatori inadempienti.
4. Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, su proposta del Gestore della rete di trasmissione nazionale, sono determinati i criteri tecnici per il calcolo della indisponibilità della potenza remunerata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-19;379#art-4