Art. 1
Garanzia dell'adeguatezza della capacità produttiva
In vigore dal 3 feb 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, ed, in particolare, l', comma 2;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Garanzia dell'adeguatezza della capacità produttiva
1. Il sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, disciplinato dal presente decreto, assicura il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacità produttiva, al fine di garantire la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di riserva.
2. Il sistema di remunerazione di cui al comma 1 è basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i consumatori ed è regolato dai seguenti principi:
a) la remunerazione è applicata alle unità di produzione di nuova realizzazione, nonché al mantenimento, in esercizio efficiente, della capacità esistente;
b) la remunerazione è commisurata agli obiettivi di capacità produttiva del sistema elettrico indicati dal Gestore della rete di trasmissione nazionale;
c) la remunerazione può essere applicata anche ai consumatori di energia elettrica dotati di caratteristiche tecniche idonee a fornire il servizio di riserva, che non beneficiano di altre agevolazioni;
d) la remunerazione è subordinata al rilascio di apposita garanzia prestata dai soggetti beneficiari.
3. Il sistema di remunerazione di cui al comma 1 è attuato con modalità previamente determinate e rese note.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-19;379#art-1