Art. 2
Specificazioni tecniche della misura della remunerazione
In vigore dal 3 feb 2004
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce i criteri e le condizioni sulla base dei quali il Gestore della rete di trasmissione nazionale elabora, entro i successivi tre mesi, una proposta per disciplinare il sistema di remunerazione di cui all', specificando le modalità tecniche di calcolo della remunerazione, nonché i requisiti delle garanzie di cui all', comma 2, lettera d).
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è approvata la proposta di cui al comma 1 e sono impartite direttive concernenti:
a) le responsabilità del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di garanzia di adeguatezza di capacità produttiva;
b) le responsabilità del Gestore del mercato elettrico, in ordine al coordinamento con il mercato dell'energia elettrica, al fine di evitare distorsioni dei meccanismi concorrenziali;
c) gli indirizzi volti a evitare particolari stati di vulnerabilità del sistema elettrico nazionale, nonché per favorire la diversificazione delle fonti energetiche.
3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce, altresì, la data di entrata in funzione del sistema di remunerazione di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-19;379#art-2