Art. 3
Verifiche
In vigore dal 3 feb 2004
1. Al fine di verificare gli impegni quantitativi e temporali assunti dagli operatori, il Gestore della rete di trasmissione nazionale adotta un apposito sistema di controllo della disponibilità di capacità produttiva che i soggetti beneficiari della remunerazione sono tenuti a mettere a disposizione nell'ambito del sistema di cui all' e all', dandone adeguata pubblicità.
2. Gli operatori del sistema elettrico forniscono al Gestore della rete di trasmissione nazionale tutte le necessarie informazioni richieste.
3. Il personale incaricato dei controlli dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, accede agli impianti e alle infrastrutture dei soggetti beneficiari, anche in fase di costruzione ed esercizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-19;379#art-3