Art. 14
Commissione tecnica
In vigore dal 5 mag 2018
1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la Commissione tecnica che sostituisce la commissione tecnico - consultiva di cui all' della legge 22 maggio 1973, n. 269.
2. La Commissione tecnica di cui al comma 1 è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. La Commissione tecnica di cui al comma 1 supporta il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e raccordo generale tra i soggetti istituzionali competenti, garantendo altresì lo svolgimento dei compiti previsti dal presente decreto. La Commissione tecnica in particolare verifica e, se del caso, aggiorna:
a) i modelli di registro di carico e scarico di cui all', comma 2;
b) le modalità di raccolta dei dati sulla consistenza del materiale vivaistico, di cui all', comma 4;
c) i codici delle regioni di provenienza, di cui all', comma 12;
d) i criteri per l'individuazione e la rappresentazione cartografica delle regioni di provenienza, di cui all', comma 4;
e) i criteri, cui devono rispondere i materiali di moltiplicazione importati a garanzia dell'equivalenza qualitativa rispetto ai materiali prodotti nell'Unione europea, di cui all', comma 3;
f) il peso minimo dei campioni di sementi da prelevare per i controlli doganali di cui all', comma 8;
g) il modello per i controlli di cui all', comma 1.
4. I documenti di cui al comma 3 sono adottati, con uno o più decreti, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. La commissione di cui al comma 1 è costituita da nove membri, come di seguito specificato:
a) un rappresentante del mondo scientifico universitario esperto in vivaistica forestale designato di concerto tra il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, esperti del settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
c) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali e due rappresentanti del CREA Centro foresta e legno;
d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
e) un rappresentante dei produttori privati, nominato dalle associazioni di categoria del settore vivaistico-sementiero forestale maggiormente rappresentative a livello nazionale.
6. I componenti della Commissione tecnica durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Le funzioni di coordinamento e di segreteria senza diritto di voto, sono svolte da un dirigente o da un funzionario della competente struttura del Ministero. I membri della Commissione eleggono al proprio interno il Presidente e definiscono un regolamento di funzionamento.
7. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti nè rimborsi spese comunque denominati. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-10;386#art-14