Art. 9
Requisiti per la commercializzazione
In vigore dal 13 feb 2004
1. I materiali di moltiplicazione forestale possono essere commercializzati solo se conformi ai requisiti di cui all'allegato VII.
2. Per un periodo transitorio di durata non superiore a dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2003, si possono utilizzare, per l'ammissione, precedentemente non disciplinata, dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione controllati, i risultati di prove comparative non rispondenti ai requisiti fissati nell'allegato V, purchè tali prove siano iniziate anteriormente al 1° gennaio 2003 e attestino l'elevata qualità dei materiali di moltiplicazione provenienti dai materiali di base.
3. Nel caso in cui nuove specie e nuovi ibridi artificiali vengano successivamente aggiunti all'elenco dell'allegato I, il periodo transitorio di cui al comma 2, è determinato secondo la procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE.
4. Alla scadenza del periodo transitorio, i risultati delle prove comparative e genetiche, previa autorizzazione della Commissione europea, richiesta dagli organismi ufficiali tramite il Ministero, possono essere utilizzati secondo la procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-10;386#art-9