Art. 12
Divieto di commercializzazione di specifici materiali di moltiplicazione
In vigore dal 13 feb 2004
1. Su richiesta degli organismi ufficiali, della commissione tecnica o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, il Ministero chiede alla Commissione europea di essere autorizzato, secondo la procedura di cui alla decisione 1999/468/CE, a vietare su tutto il territorio nazionale, o su una parte di esso, la commercializzazione all'utilizzatore finale a fini di semina o impianto, di materiali di moltiplicazione specifici.
2. La richiesta di cui al comma 1 può essere avanzata qualora ci sia motivo di ritenere che l'uso di detti materiali, a causa delle loro caratteristiche fenotipiche e genotipiche, possa avere effetti negativi sulla selvicoltura, sull'ambiente, sulle risorse genetiche e sulla biodiversità, in base a:
a) risultati di prove relative alla regione di provenienza o all'origine dei materiali, o risultati ottenuti mediante prassi di silvicoltura riguardanti la sopravvivenza e lo sviluppo del postime in relazione alle caratteristiche morfologiche e fisiologiche;
b) risultati di ricerche e sperimentazioni effettuate nella Comunità europea o fuori di essa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-10;386#art-12