Art. 5

Registro di carico e scarico

In vigore dal 13 feb 2004
1. I fornitori delle sementi e degli altri materiali forestali di moltiplicazione indicati all', devono tenere, per ogni sito produttivo, un registro di carico e scarico. 2. Gli organismi ufficiali definiscono i modelli di registro di carico e scarico e ne disciplinano le modalità di tenuta sotto forma cartacea o informatica, sulla base dei modelli predisposti dalla commissione tecnica. 3. Fino alla adozione dei modelli di cui al comma 2, restano validi i modelli dei registri di carico e scarico di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269, e successive modifiche. 4. Allo scopo di consentire la formulazione di statistiche ufficiali e l'eventuale programmazione di settore, i produttori di materiale forestale di moltiplicazione trasmettono agli organismi ufficiali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la consistenza del materiale esistente nei propri stabilimenti o vivai, secondo le modalità stabilite dalla commissione tecnica, sentito l'istituto nazionale di statistica (ISTAT).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-10;386#art-5

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