Art. 18
Norme transitorie e finali
In vigore dal 13 feb 2004
1. Le licenze già rilasciate ai sensi della legge 22 maggio 1973, n. 269, mantengono la loro validità per 10 anni, salvo diversa disposizione degli organismi ufficiali.
2. Il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della legge n. 269 del 1973, in produzione o deposito alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, potrà essere utilizzato entro un termine massimo di dieci anni.
3. Dall'applicazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri nè minori entrate a carico della finanza pubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-10;386#art-18