Art. 7

Sostituzione dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

In vigore dal 23 ott 2003
1. L' del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituito dal seguente: « (Sospensione e revoca dell'autorizzazione). - 1. L'amministrazione, quando ritiene che un organismo autorizzato non svolge più le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente o che sono venuti meno i requisiti previsti dal presente decreto, sospende, con le modalità indicate all', comma 1, l'autorizzazione, previa contestazione all'organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni. 2. Nel caso in cui l'organismo autorizzato non ottempera nei modi e nei tempi indicati a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione, l'amministrazione revoca, con le modalità indicate all', comma 1, l'autorizzazione. 3. La sospensione può essere giustificata anche solo da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso l'amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1. 4. L'amministrazione nel caso di cui al comma 3 revoca l'autorizzazione quando la Commissione europea decide che la sospensione dell'autorizzazione è giustificata. 5. L'autorizzazione è sospesa quando la Commissione europea delibera la sospensione del riconoscimento nei confronti dell'organismo autorizzato. In tale caso i certificati precedentemente rilasciati o rinnovati dal predetto organismo mantengono la loro validità. 6. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui la Commissione europea delibera la revoca del riconoscimento nei confronti dell'organismo autorizzato. 7. L'amministrazione comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri i provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, indicandone le motivazioni.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-11;275#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo