Art. 5
Sostituzione dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314
In vigore dal 23 ott 2003
1. L' del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituito dal seguente:
« (Controlli). - 1. L'amministrazione verifica che gli organismi autorizzati svolgano efficacemente le funzioni per le quali sono stati autorizzati e mantengano nel tempo il possesso dei requisiti necessari per il rilascio del provvedimento di autorizzazione, valutandone l'attività in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento marino, sulla base dei dati prodotti nell'ambito del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello stato di approdo e/o di altri programmi simili, nonché sulla base dell'analisi dei sinistri che hanno coinvolto navi classificate dall'organismo autorizzato.
2. Ai fini del comma 1, l'amministrazione ha accesso agli atti di cui all', comma 1, lettera c), nonché alla documentazione concernente l'organizzazione e l'attività degli organismi autorizzati necessaria per il concreto esercizio dei compiti di sorveglianza e può effettuare le ispezioni di cui all', comma 3, lettera c).
3. L'amministrazione effettua il controllo di cui al comma 1, periodicamente e almeno ogni due anni e trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri, una relazione sui risultati delle verifiche effettuate, non più tardi del 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il controllo.
4. L'amministrazione, nell'ambito degli adempimenti degli obblighi in materia di ispezioni quale Stato di approdo, comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri quanto ha accertato in merito all'eventuale rilascio di certificati validi, da parte di organismi operanti a nome di uno Stato di bandiera, a navi di uno Stato di bandiera non conformi ai requisiti pertinenti delle convenzioni internazionali, oppure in merito ad eventuali difetti di navi di uno Stato di bandiera aventi un certificato di classe valido, relativi ad elementi oggetto del certificato, e ne informa lo Stato di bandiera e l'organismo interessati. Le predette comunicazioni sono effettuate solo per i casi di navi che rappresentano una minaccia grave per la sicurezza e per l'ambiente o che rivelano un comportamento particolarmente negligente degli organismi.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-11;275#art-5