Art. 9
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 23 ott 2003
1. Fermo l'obbligo di conformarsi alle disposizioni del presente decreto, gli organismi che, alla data del 22 gennaio 2002, sono già stati riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, mantengono il riconoscimento.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 27 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1999, recante «Determinazione delle modalità per la presentazione delle istanze di riconoscimento degli organismi di classifica ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314».
3. L'allegato 3 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituito dall'allegato al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a La Maddalena, addì 11 agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Gasparri, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-11;275#art-9