Art. 4

Sostituzione dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

In vigore dal 23 ott 2003
1. L' del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituito dal seguente: « (Autorizzazione). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per i profili di competenza, provvede direttamente al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 1, ovvero autorizza gli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, al rilascio ed al rinnovo dei certificati di cui allo stesso allegato 1. 2. L'organismo riconosciuto ed autorizzato di cui al comma 1 è soggetto ai controlli previsti dall' e agli obblighi d'informazione di cui all'. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è preceduta da un accordo scritto tra l'amministrazione e l'organismo riconosciuto che tiene conto dell'allegato, delle appendici e altri elementi del documento dell'OMI MSC/Circular 710 e MEPC/Circular 307 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che operano per conto dell'amministrazione, e che contiene: a) le disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 dell'OMI sulle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni a favore di organismi che agiscono per conto dell'amministrazione, quali risultano alla data del 22 novembre 1994; b) le disposizioni per un controllo periodico da parte dell'amministrazione o di un ente imparziale designato da quest'ultima sull'attività che l'organismo riconosciuto ed autorizzato svolge per suo conto; c) la possibilità di ispezioni a campione e particolareggiate delle navi; d) disposizioni per la comunicazione e per la pubblicazione sul sito web dell'organismo delle informazioni pertinenti sulla propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni e ritiri della classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi; e) la seguente disposizione in materia di responsabilità finanziaria: qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente dell'organismo riconosciuto dei suoi servizi del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte dell'organismo riconosciuto nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo riconosciuto. 4. Il primo rilascio da parte dell'organismo riconosciuto ed autorizzato del certificato di esenzione indicato al punto 9 dell'allegato 1 è soggetto all'approvazione dell'amministrazione. 5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per i profili di competenza, determina le modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'autorizzazione stessa. 6. Per le finalità del presente articolo l'amministrazione opera secondo le disposizioni dell'allegato e dell'appendice della risoluzione A.847 dell'OMI relativa agli orientamenti per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti OMI.».
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-11;275#art-4

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