Art. 2

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

In vigore dal 23 ott 2003
1. All', comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) "convenzioni internazionali": le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, in vigore al momento dell'applicazione delle disposizioni che rinviano alle suddette convenzioni: 1) la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978; 2) la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983; 3) la Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979 resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968;»; b) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) "certificato di classe": il documento rilasciato da una società di classificazione che certifica l'idoneità strutturale e meccanica delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme ed i regolamenti da essa fissati e resi pubblici;»; c) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) "certificato di sicurezza radio per navi da carico": il certificato previsto dai regolamenti relativi alle stazioni radioelettriche di bordo della citata convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), adottati dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI).».
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-11;275#art-2

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