Art. 98 tricies
Notifica e monitoraggio (ex art. 121 eecc art. 52 Codice 2003)
In vigore dal 24 dic 2021
(Notifica e monitoraggio)
(ex eecc Codice 2003)
1. L'Autorità notifica alla Commissione europea entro un mese dall'entrata in vigore e immediatamente in caso di eventuale cambiamento successivo, i nomi delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all' comma 2, o .
2. L'Autorità notifica alla Commissione i nomi delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato nonché gli obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese e qualsiasi modifica delle imprese designate è notificata senza indugio alla Commissione europea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-98-tricies