Art. 98 duodetricies
Fornitura di prestazioni supplementari (ex art. 115 eecc; art. 79 cod. 2003)
In vigore dal 24 dic 2021
- duodetricies
(Fornitura di prestazioni supplementari)
(ex eecc; cod. 2003)
1. Fatto salvo l' l'Autorità può imporre a tutti i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico di mettere a disposizione gratuitamente tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato 6 parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico, come pure tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato 6 parte A.
2. Nell'applicare il comma 1, l'Autorità può andare oltre l'elenco delle prestazioni supplementari di cui all'allegato 6 parti A e B, al fine di assicurare un livello di protezione dei consumatori più elevato.
3. L'Autorità può decidere di non applicare il comma 1 nella totalità o in parte del proprio territorio se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l'accesso a tali prestazioni sia sufficiente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-98-duodetricies