Art. 98 tricies · Notifica e monitoraggio (ex art. 121 eecc art. 52 Codice 2003)

Art. 98 tricies

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Notifica e monitoraggio (ex art. 121 eecc art. 52 Codice 2003)

In vigore dal 24 dic 2021
(Notifica e monitoraggio) (ex eecc Codice 2003) 1. L'Autorità notifica alla Commissione europea entro un mese dall'entrata in vigore e immediatamente in caso di eventuale cambiamento successivo, i nomi delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all' comma 2, o . 2. L'Autorità notifica alla Commissione i nomi delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato nonché gli obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese e qualsiasi modifica delle imprese designate è notificata senza indugio alla Commissione europea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-98-tricies