Capo VII
Art. 214
Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati
In vigore dal 16 set 2003
1. Chiunque esegua impianti radioelettrici, per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa sia richiesta, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-214