Capo VII

Art. 214

Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati

In vigore dal 16 set 2003
1. Chiunque esegua impianti radioelettrici, per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa sia richiesta, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-214

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