Capo VII
Art. 214
260 / 267Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati
In vigore dal 16 set 2003
1. Chiunque esegua impianti radioelettrici, per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa sia richiesta, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-214