Capo VII

Art. 212

Sanzioni

In vigore dal 16 set 2003
1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all' è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro 600,00. 2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati od impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 200,00, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui all'.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-212

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