Capo VII
Art. 213
Vigilanza
In vigore dal 16 set 2003
1. Il Ministero ed il Ministero delle attività produttive, congiuntamente, hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-213