Capo IIISez. II

Art. 169

Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo

In vigore dal 16 set 2003
Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo 1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può imporre a determinate categorie di navi, ai fini della corrispondenza pubblica, di essere dotate di apparati radioelettrici di determinate caratteristiche.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-169

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